Lo Statuto

Statuto
STATUTO DI UN COMITATO DENOMINATO
“AMIS DI AMOS”

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS

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ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

Il comitato denominato Amis di Amos organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS più avanti chiamata per brevità comitato è disciplinato dal presente statuto ed è costituito ai sensi della norma di cui all’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

ART. 2

SEDE

Il comitato ha la propria sede legale in Venaria Reale (TO) Corso Puccini n. 80.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea generale dei promotori, pertanto l’eventuale variazione non comporterà modifiche allo Statuto e dovrà essere tempestivamente comunicata agli aderenti e ai pubblici uffici presso i quali il Comitato è iscritto.

Su delibera del Consiglio Direttivo il comitato può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

DURATA

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni collegate al buon esito dell’iniziativa e potrà essere sciolto anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei promotori. Per tutta la durata del comitato non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

 

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

Il comitato ONLUS è apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss cod. civ. .

ART. 5

FINALITA’

In conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile come previsto dalla norma di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, non ha fini di lucro e ha lo scopo di dare un sostegno morale e materiale a Claudio Meneghetti, nato a Torino il 1/05/1975, che in seguito ad un incidente stradale è entrato in coma. Attualmente Claudio si trova in stato di post-comatosi e ha bisogno di terapie atte a migliorare le sue condizioni fisiche e psichiche. La finalità del Comitato sarà perseguita sia tramite l’opera, l’impegno e l’attività personale dei singoli promotori, sia attraverso la raccolta di oblazioni volontarie, sia tramite l’organizzazione di manifestazioni e/o iniziative, anche di terzi, volte allo scopo di supportare la famiglia di Claudio nelle spese che dovranno sostenere sia per le terapie che per l’eventuale acquisto di ausili o progetti connessi alla sua riabilitazione fisica e psichica. Potrà altresì promuovere ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzato allo scopo sociale.

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART.6

PROMOTORI

Possono far parte del comitato, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell’organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell’aspirante promotore di condividere le finalità del comitato, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l’eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Se a richiedere l’ammissione al comitato è un soggetto minore d’età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale sul medesimo.

Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione del promotore, avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all’Assemblea dei promotori entro 30 (trenta) giorni.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo promotore, dovrà versare al comitato la quota annuale di iscrizione.

La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione. L’iscrizione del promotore decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi promotori nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l’iscrizione dei nuovi aderenti nel “Libro dei Promotori”. L’adesione al comitato è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività del promotore non sia in contrasto con le finalità del comitato.

ART. 7

DIRITTI DEI PROMOTORI

Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’organizzazione.

Lo status di promotore del comitato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui all’art.11 del presente statuto. Tutti gli aderenti che abbiamo raggiunto la maggiore età costituiscono l’Assemblea del Comitato, godono dell’elettorato attivo e passivo ed esercitano il diritto di voto in ogni deliberazione assembleare, incluse quelle che eleggono gli organi direttivi, approvano e modificano lo Statuto e gli eventuali regolamenti, approvano il rendiconto annuale.

ART. 8

OBBLIGHI DEI PROMOTORI

I promotori hanno i seguenti obblighi:

  • partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l’anno sociale;
  • svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
  • tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all’insegna della correttezza e buona fede;
  • impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
  • versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

DECADENZA DELLA QUALITA’ DI PROMOTORE

I promotori decadono dalla loro qualità per:

  • decesso;
  • dimissione volontaria;
  • radiazione del promotore che abbia tenuto una condotta riprovevole all’interno e fuori della compagine organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio del promotore almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:
  1. inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore nei confronti del comitato;
  2. inosservanza delle delibere degli organi del comitato, delle disposizioni dello statuto e dell’eventuale regolamento interno;
  3. mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

La perdita della qualità di promotore per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del comitato, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 10

ORGANI

Gli organi sociali del comitato sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;

ART. 10.1

L’ASSEMBLEA

COMPOSIZIONE

L’Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i promotori che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e iscritti nel “Libro dei Promotori”. Ogni promotore ha diritto ad un voto. A ciascun promotore non può essere conferita più di una delega scritta a partecipare all’Assemblea, potendo rappresentare, quindi, un solo altro iscritto.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante del comitato, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, eletto in seno alla stessa, che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali.

CONVOCAZIONE

L’Assemblea ordinaria dei promotori deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi la necessità.

La convocazione avviene mediante avviso diramato a tutti i soci con ogni mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso contenente, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l’ora e la sede dove si terrà la riunione, nonché l’ordine del giorno.

VALIDITA’

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei promotori aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi, in seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

COMPITI

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • approvazione del rendiconto annuale;
  • approvazione del programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvazione dell’importo delle quote annuali di iscrizione;
  • approvazione del regolamento interno;
  • nomina del Presidente del Consiglio direttivo;
  • nomina del Consiglio direttivo;
  • deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno.

 

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto del Comitato;
  • lo scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio.

ART. 10.2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea degli aderenti tra i propri componenti; i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo in relazione dell’attività di consigliere svolta da ciascuno.

Il Consiglio Direttivo, nell’ipotesi in cui debba necessariamente integrare il numero dei suoi membri rispetto alla sua composizione iniziale, provvede a scegliere i consiglieri necessari attingendo all’elenco nel quale sono annotati progressivamente i consiglieri non eletti dell’ultima sessione elettorale, scegliendo naturalmente i primi tra essi.

CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora lo richiedano almeno 2 (due) Consiglieri, senza alcuna specifica formalità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, nonché l’ordine del giorno, da inviare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione con ogni mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. E’ comunque validamente costituito il Consiglio al quale partecipino tutti i consiglieri in carica.

Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se assunte alla presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

COMPITI

E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea generale dei promotori o degli altri organi del comitato. Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Il Consiglio Direttivo può sciogliersi per dimissioni di tutti i suoi membri o nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 10.3

IL PRESIDENTE

Il Presidente del comitato è eletto dall’Assemblea tra i consiglieri.

Presiede il Consiglio direttivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio stesso, attende all’amministrazione del Comitato.

Compiti del Presidente sono in particolare:

  • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede del comitato al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i promotori e l’eventuale estrazione di copia;
  • emanare i regolamenti interni degli organi del comitato;
  • verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
  • rappresentare legalmente il comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
  • far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi del comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
  • predisporre le linee generali del programma dell’attività del comitato, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei promotori;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi del comitato, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
  • sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del comitato;
  • deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo del comitato;
  • in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse del comitato tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

ART. 10.4

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 10.5

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

  • dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  • redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari;
  • tenere aggiornati i registri del comitato e il “Libro dei Promotori”;
  • attendere alla corrispondenza del comitato.

ART. 11

CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nell’interesse del comitato. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del suindicato periodo decadono allo scadere del medesimo.

ART. 12

QUOTA

La quota annuale di iscrizione al comitato è determinata dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di promotore, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del promotore rimane in proprietà del comitato.

I promotori non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del comitato e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione.

ART. 13

PATRIMONIO

I mezzi finanziari del comitato sono costituiti da:

  • quote annuali di iscrizione dei promotori determinate dal Consiglio Direttivo e costituenti il fondo comune del comitato;
  • quote di adesione dei soci promotori;
  • quote straordinarie elargite dai promotori o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne al comitato;
  • contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
  • erogazioni liberali pubbliche e private;
  • lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
  • acquisti mobiliari e immobiliari;
  • proventi derivanti dalle attività organizzate dal comitato;
  • eventuali avanzi di gestione;
  • riserve accantonate formate con utili;
  • ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di adesione e dalla quota annuale, i cui importi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo.

Tutti i beni appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del Comitato e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 14

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Il comitato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto sociale.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

ART. 15

SCIOGLIMENTO DEL COMITATO

L’Assemblea straordinaria dei promotori, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio .

L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 16

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo del comitato denominato Amis di Amos ONLUS redatto in pari data. I promotori autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto.

Venaria Reale, 9 dicembre 2015

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